Art. 22.
(Centri regionali per l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione).

      1. Sono istituiti, a livello regionale, centri per l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione.
      2. I centri regionali di cui al comma 1 hanno funzioni di coordinamento, di promozione e di supporto tecnico; svolgono funzioni operative e di servizio e sono organizzati come laboratori aperti opportunamente attrezzati per la formazione, la ricerca e l'autoaggiornamento degli insegnanti.

 

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      3. I centri regionali, in particolare, hanno il compito di:

          a) assicurare un efficace servizio di informazione e documentazione, anche in rete telematica, sulle esperienze didattiche ed educative, nonché sulla letteratura scientifico-pedagogica italiana e straniera;

          b) fornire assistenza e supporto al servizio di valutazione e alle iniziative delle scuole per le attività di formazione e di aggiornamento;

          c) fornire consulenza tecnica per la progettazione e la realizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione e di riconversione rivolti a tutto il personale della scuola, sulla base delle esigenze dei progetti delle istituzioni scolastiche.